Decreto Sacconi

Con il Decreto 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, il Ministero della salute prosegue il percorso di attuazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale avviato dal precedente Governo.

Il provvedimento firmato dal Ministro Sacconi, che modifica il Decreto Turco del 2008,specifica nel dettaglio quali sono le prestazioni “vincolate”,

per le quali i fondi sanitari integrativi,gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale,sono tenuti a destinare

una quota di risorse non inferiore al 20% di quelle complessivamente impiegate alla copertura di tutte le prestazioni garantite agli assistiti, per poter mantenere il trattamento fiscale agevolato.

Il Decreto ha riformato il regime tributario applicabile ai contributi versati ai fondi sanitari, riconoscendo la deducibilità delle somme versate.

Ai fini del calcolo del limite di deducibilità si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino nei medesimi ambiti di intervento stabiliti dal decreto.

Le prestazioni “vincolate”, del Decreto, si riferiscono all’erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta

ai soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.